Articolo 1032 del Codice Civile

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L' art. 1031 del Codice Civile è rubricato “Modi di costituzione. ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Quando in forza di legge , il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto è costituita con sentenza . Può anche essere costituita con atto dell'autorità amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge.

La sentenza stabilisce le modalità della servitù e determina l'indennità dovuta.

Prima del pagamento dell'indennità il proprietario del fondo servente può opporsi all'esercizio della servitù.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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