Articolo 1050 del Codice Civile

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L' art. 1050 del Codice Civile è rubricato “Somministrazione di acqua a un fondo”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le norme stabilite dall'articolo precedente si applicano anche se il proprietario di un fondo non ha acqua per irrigarlo, quando le acque del fondo vicino consentono una parziale somministrazione, dopo soddisfatto ogni bisogno domestico, agricolo o industriale.

Le disposizioni di questo articolo e del precedente non si applicano nel caso in cui delle acque si dispone in forza di concessione amministrativa.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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