L' art. 1054 del Codice Civile è rubricato “Interclusione per effetto di alienazione o di divisione”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall'altro contraente il passaggio senza alcuna indennità.
La stessa norma si applica in caso di divisione.
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