Articolo 1054 del Codice Civile

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L' art. 1054 del Codice Civile è rubricato “Interclusione per effetto di alienazione o di divisione”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall'altro contraente il passaggio senza alcuna indennità.

La stessa norma si applica in caso di divisione.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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