Articolo 1069 del Codice Civile

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L' art. 1069 del Codice Civile è rubricato “Opere sul fondo servente”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.

Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge.

Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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