Articolo 1085 del Codice Civile

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L' art. 1085 del Codice Civile è rubricato “Tempo d'esercizio della servitù".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il diritto alla presa d'acqua si esercita per l'acqua estiva, dall'equinozio di primavera a quello d'autunno; per l'acqua iemale, dall'equinozio d'autunno a quello di primavera.

La distribuzione d'acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno e alla notte naturali.

L'uso delle acque nei giorni festivi è regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui l'uso fu convenuto o in cui si è incominciato a possedere.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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