Articolo 1106 del Codice Civile

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L' art. 1106 del Codice Civile è rubricato “Regolamento della comunione e nomina di amministratore".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente, può essere formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune.

Nello stesso modo l'amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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