Articolo 1110 del Codice Civile

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L' art. 1110 del Codice Civile è rubricato “Rimborso di spese".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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