Articolo 1114 del Codice Civile

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L' art. 1114 del Codice Civile è rubricato “Divisione in natura".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.

Breve spiegazione:

L'articolo stabilisce la regola generale della divisione che deve avvenire in natura. Ciò significa che il bene viene diviso fisicamente e una parte materiale viene assegnata a ciascun condividente. Ad esempio, se un terreno deve essere diviso tra tre fratelli, si possono assegnare tre porzioni distinte, una per ciascuno: Caio diventerà proprietario di una parte; Sempronio di un'altra e infine Tizio di un'altra ancora. 
Questa forma di divisione è possibile solo se il bene è divisibile, cioè senza che perda funzionalità o valore. 
Un appartamento, invece, è normalmente indivisibile in natura, perché dividerlo materialmente porterebbe a parti inutilizzabili o prive di autonomia e pertanto in questo caso la regola della divisione in natura non si applica. Ipotizziamo un esempio inverosimile: è impossibile dividere un appartamento assegnando a Tizio una camera e il bagno, a Caio una camera e il salotto, e a Sempronio la cucina e il terrazzo.
Per questo motivo in tale situazione si procede con soluzioni alternative: assegnazione del bene per intero a un comproprietario con conguaglio in denaro agli altri, oppure divisione in quote ideali se non si può realizzare l’assegnazione (a Caio sarà assegnata una quota ideale di 1/3 dell'immobile, a Tizio 1/3 e a Sempronio anche).



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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