Articolo 1117 quater del Codice Civile

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L' art. 1117 quater del Codice Civile è rubricato “Tutela delle destinazioni d'uso".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l'esecutore e possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L'assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1136.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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