Articolo 1119 del Codice Civile

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L' art. 1119 del Codice Civile è rubricato “Indivisibilità".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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