Articolo 1122 ter del Codice Civile

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L' art. 1122 ter del Codice Civile è rubricato “Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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