Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
Breve spiegazione:
L’articolo in esame stabilisce che la manutenzione e la sostituzione delle scale e degli ascensori spettano ai condomini cui danno servizio e utilità. Restano quindi esenti dalla spesa le unità immobiliari non servite: ad esempio, se un’ala del condominio non è raggiunta dall’ascensore, i relativi proprietari non dovranno contribuire.
La seconda parte del primo comma prevede poi il criterio di ripartizione della spesa: la metà è suddivisa in base al valore delle singole unità immobiliari, mentre l’altra metà è ripartita proporzionalmente all’altezza di ciascun piano dal suolo (un appartamento al decimo piano contribuirà più di uno situato al secondo).
Infine, il terzo comma stabilisce che, nella quantificazione della metà della spesa calcolata sul valore delle unità immobiliari, si considerano come “piani” anche cantine, palchi morti, soffitte, camere a tetto e lastrici solari, purché non siano di proprietà comune.
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