Articolo 1133 del Codice Civile

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L' art. 1133 del Codice Civile è rubricato “Provvedimenti presi dall'amministratore".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore è ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'articolo 1137.
 


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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