L' art. 1138 del Codice Civile è rubricato “Regolamento di condominio".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.
Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.
Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell'articolo 1107.
Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.
Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.
Breve spiegazione:
L’articolo in esame prevede l’obbligatorietà del regolamento di condominio negli edifici composti da più di dieci condomini, stabilendo che esso debba disciplinare l’uso delle parti comuni, la ripartizione delle spese, la tutela del decoro dell’edificio e le norme relative all’amministrazione.
È riconosciuta a ciascun condomino la legittimazione a promuovere la formazione o la revisione del regolamento.
Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza di cui all’art. 1136, comma 2, c.c. (cosiddetta maggioranza qualificata), ed è suscettibile di impugnazione nei casi previsti dalla legge.
Le disposizioni regolamentari non possono pregiudicare i diritti individuali dei condomini, né derogare alle norme inderogabili del Codice Civile.
È infine sancito il divieto di inserire clausole che vietino il possesso o la detenzione di animali domestici.
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