Articolo 1176 del Codice Civile

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L' art. 1176 del Codice Civile è rubricato “Diligenza nell'adempimento".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

Breve spiegazione:

L’art. 1176 del Codice civile disciplina la diligenza nell’adempimento delle obbligazioni e stabilisce il criterio generale secondo cui il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia, cioè una diligenza media e ordinaria corrispondente al comportamento che una persona normalmente prudente adotterebbe nelle medesime circostanze. Pertanto si valuta oggettivamente se l'uomo medio avrebbe agito in quel determinato modo o meno.

Il secondo comma introduce una specificazione per le obbligazioni derivanti dall’esercizio di un’attività professionale, prevedendo che la diligenza debba essere commisurata alla natura dell’attività svolta: cosiddetta diligenza qualificata, caratterizzata dalla perizia e delle competenze tecniche proprie del professionista medio. 

La diligenza è un elemento cardine ricollegato all'articolo 1218 c.c. che disciplina la responsabilità del debitore per inadempimento: ove il debitore non esegua esattamente la prestazione è tenuto al risarcimento del danno, salvo che provi che l’inadempimento o il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile. 



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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