Articolo 1184 del Codice Civile

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L' art. 1184 del Codice Civile è rubricato “Termine".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se per l'adempimento è fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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