Articolo 1195 del Codice Civile

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L' art. 1195 del Codice Civile è rubricato “Quietanza con imputazione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Chi, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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