Articolo 1223 del Codice Civile

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L' art. 1223 del Codice Civile è rubricato “Risarcimento del danno".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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