Articolo 1245 del Codice Civile

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L' art. 1245 del Codice Civile è rubricato “Debiti non pagabili nello stesso luogo".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo, si devono computare le spese del trasporto al luogo del pagamento.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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