Articolo 1260 del Codice Civile

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L' art. 1260 del Codice Civile è rubricato “Cedibilità dei crediti".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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