Articolo 1262 del Codice Civile

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L' art. 1262 del Codice Civile è rubricato “Documenti probatori del credito".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.

Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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