Articolo 1265 del Codice Civile

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L' art. 1265 del Codice Civile è rubricato “Efficacia della cessione riguardo ai terzi".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore.

La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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