Articolo 1270 del Codice Civile

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L' art. 1270 del Codice Civile è rubricato “Estinzione della delegazione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il delegante può revocare la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione in confronto del delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo.

Il delegato può assumere l'obbligazione o eseguire il pagamento a favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacità del delegante.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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