Articolo 1283 del Codice Civile

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L' art. 1283 del Codice Civile è rubricato “Anatocismo".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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