Articolo 1300 del Codice Civile

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L' art. 1300 del Codice Civile è rubricato “Novazione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La novazione tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori. Qualora però si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte di quest'ultimo.

Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la novazione ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte del primo.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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