Articolo 1302 del Codice Civile

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L' art. 1302 del Codice Civile è rubricato “Compensazione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest'ultimo.

A uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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