Articolo 1304 del Codice Civile

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L' art. 1304 del Codice Civile è rubricato “Transazione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare.

Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarano di volerne profittare.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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