L' art. 1324 del Codice Civile è rubricato “Norme applicabili agli atti unilaterali".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
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Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale
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