Articolo 1330 del Codice Civile

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L' art. 1330 del Codice Civile è rubricato “Morte o incapacità dell'imprenditore".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La proposta o l'accettazione, quando è fatta dall'imprenditore nell'esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l'imprenditore muore o diviene incapace prima della conclusione del contratto, salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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