Articolo 2811 del Codice Civile

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L' art. 2811 del Codice Civile è rubricato “Miglioramenti e accessioni".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'ipoteca si estende ai miglioramenti, nonché alle costruzioni e alle altre accessioni dell'immobile ipotecato, salve le eccezioni stabilite dalla legge.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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