Articolo 2813 del Codice Civile

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L' art. 2813 del Codice Civile è rubricato “Pericolo di danno alle cose ipotecate".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Qualora il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare il perimento o il deterioramento dei beni ipotecati, il creditore può domandare all'autorità giudiziaria che ordini la cessazione di tali atti o disponga le cautele necessarie per evitare il pregiudizio della sua garanzia.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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