Articolo 2830 del Codice Civile

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L' art. 2830 del Codice Civile è rubricato “Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredità beneficiata e dell'eredità giacente".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se l'eredità è accettata con beneficio d'inventario o se si tratta di eredità giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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