Articolo 2838 del Codice Civile

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L' art. 2838 del Codice Civile è rubricato “Somma per cui l'iscrizione è eseguita".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se la somma di danaro non è altrimenti determinata negli atti in base ai quali è eseguita l'iscrizione o in atto successivo, essa è determinata dal creditore nella nota per l'iscrizione.

Qualora tra la somma enunciata nell'atto e quella enunciata nella nota vi sia divergenza, l'iscrizione ha efficacia per la somma minore.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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