Articolo 2865 del Codice Civile

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L' art. 2865 del Codice Civile è rubricato “Frutti dovuti dal terzo".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
I frutti dell'immobile ipotecato sono dovuti dal terzo a decorrere dal giorno in cui è stato eseguito il pignoramento.

Nel caso di liberazione dell'immobile dalle ipoteche i frutti sono del pari dovuti dal giorno del pignoramento o, in mancanza di pignoramento, dal giorno della notificazione eseguita in conformità dell'art. 2890.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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