Articolo 2872 del Codice Civile

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L' art. 2872 del Codice Civile è rubricato “Modalità della riduzione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale è stata presa l'iscrizione o restringendo l'iscrizione a una parte soltanto dei beni.

Questa restrizione può aver luogo anche se l'ipoteca ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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