Articolo 2875 del Codice Civile

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L' art. 2875 del Codice Civile è rubricato “Eccesso nel valore dei beni".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell'iscrizione dell'ipoteca, quanto posteriormente, supera di un terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell'art. 2855.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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