Articolo 2877 del Codice Civile

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L' art. 2877 del Codice Civile è rubricato “Spese della riduzione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le spese necessarie per eseguire la riduzione, anche se consentita dal creditore, sono sempre a carico del richiedente, a meno che la riduzione abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal creditore, nel qual caso sono a carico di quest'ultimo.

Se la riduzione è stata ordinata con sentenza, le spese del giudizio sono a carico del soccombente, salvo che siano compensate tra le parti.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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