Articolo 2889 del Codice Civile

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L' art. 2889 del Codice Civile è rubricato “Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo e non è personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha facoltà di liberare i beni da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto.

Tale facoltà spetta all'acquirente anche dopo il pignoramento, purché nel termine di trenta giorni proceda in conformità dell'articolo che segue.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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