Articolo 2895 del Codice Civile

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L' art. 2895 del Codice Civile è rubricato “Desistenza del creditore".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La desistenza del creditore che ha richiesto l'incanto non può impedire l'espropriazione, a meno che vi consentano espressamente gli altri creditori iscritti.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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