Articolo 2916 del Codice Civile

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L' art. 2916 del Codice Civile è rubricato “Ipoteche e privilegi".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto: 1) delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento; 2) dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l'iscrizione, se questa ha luogo dopo il pignoramento; 3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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