L' art. 2922 del Codice Civile è rubricato “Vizi della cosa. Lesione".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa.
Essa non può essere impugnata per causa di lesione.
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