Articolo 2925 del Codice Civile

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L' art. 2925 del Codice Civile è rubricato “Norme applicabili all'assegnazione forzata".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche all'assegnazione forzata, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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