Articolo 2939 del Codice Civile

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L' art. 2939 del Codice Civile è rubricato “Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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