Articolo 2942 del Codice Civile

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L' art. 2942 del Codice Civile è rubricato “Sospensione per la condizione del titolare".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La prescrizione rimane sospesa:
1) contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità;
2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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