Articolo 2960 del Codice Civile

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L' art. 2960 del Codice Civile è rubricato “Delazione di giuramento".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956, colui al quale la prescrizione è stata opposta può deferire all'altra parte il giuramento per accertare se si è verificata l'estinzione del debito.

Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell'estinzione del debito.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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