Articolo 957 del Codice Civile

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L' art. 957 del Codice Civile è rubricato “Disposizioni inderogabili”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'enfiteusi, salvo che il titolo disponga altrimenti, è regolata dalle norme contenute negli articoli seguenti.

Il titolo non può tuttavia derogare alle norme contenute negli articoli 958, secondo comma, 961, secondo comma, 962, 965, 968, 971 e 973.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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