Articolo 959 del Codice Civile

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L' art. 959 del Codice Civile è rubricato “Diritti dell'enfiteuta”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali.

Il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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