L' art. 969 del Codice Civile è rubricato “Prescrizione del diritto dell'enfiteuta”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il diritto dell'enfiteuta si prescrive per effetto del non uso protratto per venti anni.
Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.