Articolo 972 del Codice Civile

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L' art. 972 del Codice Civile è rubricato “Devoluzione”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il concedente può chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico:
1) se l'enfiteuta deteriora il fondo o non adempie all'obbligo di migliorarlo;
2) se l'enfiteuta è in mora nel pagamento di due annualità di canone. La devoluzione non ha luogo se l'enfiteuta ha effettuato il pagamento dei canoni maturati prima che sia intervenuta nel giudizio sentenza, ancorché di primo grado, che abbia accolto la domanda.

La domanda di devoluzione non preclude all'enfiteuta il diritto di affrancare sempre che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 971.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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