Articolo 974 del Codice Civile

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L' art. 974 del Codice Civile è rubricato “Diritti dei creditori dell'enfiteuta”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
I creditori dell'enfiteuta possono intervenire nel giudizio di devoluzione per conservare le loro ragioni, valendosi all'uopo anche del diritto di affrancazione che spetti all'enfiteuta; possono offrire il risarcimento dei danni e dare cauzione per l'avvenire.

I creditori, che hanno iscritto ipoteca contro l'enfiteuta anteriormente alla trascrizione della domanda di devoluzione e ai quali questa non è stata notificata in tempo utile per poter intervenire, conservano il diritto di affrancazione anche dopo avvenuta la devoluzione.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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